Regolamento cessione del quinto

“REGOLAMENTO AZIENDALE IN MATERIA DI PRESTITI, FINANZIAMENTI E CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO”

 

Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni normative in materia, le modalità di accesso all’istituto giuridico della “Cessione del quinto dello stipendio” a seguito dell’attivazione di procedure di prestiti e finanziamenti da parte del personale dipendente della ECOROSS SRL.

Art. 1

Scopo e finalità del regolamento

Al fine di assicurare il rispetto di linee guida di uniformità, omogeneità e garanzia di accesso a questa forma di finanziamento in funzione di criteri di trasparenza, con il presente regolamento si intende disciplinare il procedimento amministrativo concernente le richieste di cessione del quinto dello stipendio effettuate dai dipendenti della ECOROSS SRL, in favore degli Istituti e delle società esercenti attività di gestione del credito e delle società di Assicurazione e degli eventuali ulteriori Enti preposti a tali attività.

Il personale dipendente della ECOROSS SRL per ottenere prestazioni creditizie può avvalersi dell’Istituto della cessione del quinto.

Il presente Regolamento si applica anche nell’ipotesi in cui il procedimento riguardi la richiesta di rimodulazione di una cessione già in essere.

Art. 2

Cessione del quinto: rilascio certificato di stipendio

La cessione del quinto è una particolare tipologia di finanziamento cui possono accedere i dipendenti della ECOROSS SRL, assunti a tempo indeterminato che abbiano quindi stabilità nel rapporto di lavoro e siano provvisti di stipendio corrisposto in maniera fissa e continuativa.

La quota di stipendio cedibile è pari ad 1/5 degli emolumenti fissi e continuativi al netto delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali di legge.

Sono esclusi i soggetti con cui l’azienda ha stipulato contratti di natura diversa rispetto al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in virtù dell’assenza dei requisiti di certezza di continuità e stabilità del rapporto.

Il dipendente che intenda accedere all’Istituto della cessione può avviare la procedura prevista nei termini di seguito dettagliati:

  1. la richiesta del certificato di stipendio deve essere inoltrata, attraverso apposita modulistica rilasciata dall’Istituto finanziario, esclusivamente con le seguenti modalità:
  • A mezzo Raccomandata A/R
  • Mediante istanza tramite casella di posta elettronica certificata (PEC), al seguente indirizzo:

ecoross@pec.it

L’ufficio Risorse Umane della ECOROSS SRL, ricevuta la richiesta nei termini prima indicati, rilascerà n. 2 originali di certificazione stipendiale (in base alla modulistica inviata dall’Istituto Finanziario), entro 30 giorni dalla data di richiesta e con validità di 90 giorni dalla data di rilascio.

Non verrà rilasciato altro certificato di stipendio prima della decorrenza dei 90 giorni di validità, a meno che non si verifichino modificazioni sostanziali della situazione stipendiale tali da incidere significativamente sulla capacità economica del dipendente.

Art. 3

Cessione del quinto: rilascio atto di benestare

Il contratto di cessione del quinto intervenuto tra il dipendente e la società finanziaria, unitamente alle polizze assicurative obbligatorie, dovrà essere notificato alla ECOROSS SRL dalla società finanziaria stessa. Dopo aver espletato le attività necessarie a verificare il rispetto della normativa in materia di cessione e di rinnovo delle stesse, la ECOROSS SRL provvederà alla compilazione dell’atto di benestare o al diniego dello stesso in caso di riscontrata carenza delle condizioni di legge.

Il procedimento si concluderà entro 30 giorni dalla notifica del contratto stesso.

A seguito del rilascio di n. 1 originale dell’Atto di Benestare e di notifica dello stesso da parte della ECOROSS SRL alla società cessionaria, a mezzo raccomandata o PEC, si procederà a dare corso alla cessione del quinto operando la trattenuta mensile sulla retribuzione del dipendente cedente per tutta la durata del contratto.

Nel caso in cui il dipendente abbia invece già in corso una cessione del quinto, la ECOROSS SRL non potrà riconoscere e dare corso ad una nuova cessione se non verrà prima obbligatoriamente fornita la prova dell’avvenuta estinzione del debito della precedente cessione.

Il procedimento per il rilascio dell’atto di benestare si concluderà entro 30 giorni dalla data di notifica dell’avvenuta anticipata estinzione della cessione preesistente.

Anche in questo caso la cessione verrà messa in quota al rilascio dell’atto di benestare.

Art. 4

Delegazione di Pagamento

La delegazione di pagamento, più comunemente conosciuta come doppia trattenuta sulla busta paga, non viene concessa dalla ECOROSS SRL.

Art. 5

Disposizioni finali e transitorie

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni legislative in materia e a ogni normativa, anche di carattere contrattuale e regolamentare, vigente tempo per tempo.

Il presente Regolamento potrà essere oggetto di provvedimenti di revisione da parte della ECOROSS SRL, onde adeguarlo ad eventuali variazioni normative o esigenze di carattere economico ed organizzativo della società che dovessero intervenire.